Preliminare del preliminare: niente provvigione per il mediatore
Il perfezionamento di un "preliminare di preliminare" relativo a un immobile dà diritto al mediatore di pretendere la provvigione?
La risposta della Seconda Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 31431 del 13 novembre 2023, è NO.
La Suprema Corte ha ribadito che il diritto del mediatore alla provvigione sorge solo con la conclusione dell'affare. Tale conclusione è intesa come un'operazione economica che comporta la creazione di un rapporto obbligatorio tra le parti, consentendo a ciascuna di esse di agire per l'esecuzione specifica del contratto o per ottenere il risarcimento del danno.
Tuttavia, la stipula di un “preliminare di preliminare”, pur rappresentando un accordo valido ed efficace se conforme a un interesse giuridicamente rilevante, non può essere equiparata a un "affare". Questo tipo di accordo si configura come una semplice intesa tra le parti che, in caso di inadempimento, non consente di agire per l'esecuzione specifica del contratto principale o il risarcimento del danno ad esso collegato. Piuttosto, si limita a legittimare il risarcimento per la mancata prosecuzione delle trattative, ossia per la violazione dell'"obbligo a contrattare".
Per questa ragione, la conclusione di un preliminare di preliminare non costituisce un "affare" idoneo, ai sensi degli artt. 1754 e 1755 c.c., a fondare il diritto del mediatore alla provvigione, anche se quest'ultimo ha messo in contatto le parti.
Firenze, usa droga e accusa l’ex di violentare la figlia di 3 anni. Tutto falso: condannata
Caso seguito dal nostro Studio
Pur sapendo che il marito era innocente, la donna lo ha accusato di aver abusato, maltrattato e drogato la loro figlia di 3 anni. Le indagini, tuttavia, hanno dimostrato che le accuse, fatte durante la separazione, erano infondate. È emerso che lei stessa, sotto effetto di alcol e droga, aveva trascurato la bambina, trasmettendo cocaina e alcol con l’allattamento e causando intossicazioni e crisi di astinenza. La vicenda è durata circa un anno, tra il 2022 e il 2023.
La donna, 40 anni, è stata condannata a 3 anni e 10 mesi per maltrattamenti aggravati, lesioni e calunnia. Dovrà risarcire la figlia con 20.000 euro, come stabilito dalla giudice Agnese Di Girolamo, accogliendo le richieste della pm Beatrice Giunti.
Tutto è iniziato con un matrimonio in crisi e una difficile separazione. La figlia viene affidata alla madre, ma la donna interrompe spesso i contatti con il padre. La situazione peggiora quando l’uomo si oppone all’iscrizione della bambina a un asilo privato, scatenando la rabbia dell’ex moglie.
Da lì partono accuse contro l’ex marito ai servizi sociali, all’ospedale Meyer e ai carabinieri. «Fa uso di droga e ho trovato foto pedopornografiche sul suo cellulare», denuncia. Ad aprile 2023 lo accusa di aver causato lividi e un «sonno profondo anomalo» alla figlia. Ripete le accuse a settembre, sostenendo che la bambina eviti di farsi cambiare il pannolino dopo gli incontri col padre. Gli esami clinici rivelano che la bambina è positiva alla cocaina, e la donna sostiene che l’ex faccia uso di crack.
I test antidroga scagionano l’uomo, regolarmente controllato per lavoro. Le intercettazioni dimostrano che la donna aveva orchestrato tutto, ignorando i tentativi dei genitori di fermarla. Spesso lasciava la bambina ai nonni per dedicarsi a droga e alcol, tornando solo per allattarla. Questo ha causato alla figlia crisi di astinenza per almeno 15 mesi. Le false accuse si sono quindi ritorte contro di lei.
Il tribunale civile ha ora affidato la bambina al padre, concedendo alla madre visite solo sotto supervisione dei servizi sociali.
Decreto Sicurezza 2025: Le Nuove Norme
Il Decreto Sicurezza 2025, approvato definitivamente dal Senato il 4 giugno 2025, introduce una serie di misure incisive per rafforzare la sicurezza urbana e affrontare tematiche cruciali come la criminalità minorile, la violenza di genere e il terrorismo. Con l'introduzione di 14 nuovi reati e 9 nuove aggravanti, il decreto si propone di contrastare fenomeni quali blocchi stradali, occupazioni abusive e rivolte nei centri di detenzione.
Principali Novità del Decreto
Ecco le disposizioni più rilevanti introdotte dal provvedimento:
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Blocco stradale o ferroviario: Diventa un reato penale, punibile con pene fino a 6 anni di reclusione.
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Occupazione abusiva di immobili: Chi occupa illegalmente un immobile rischia una pena da 2 a 7 anni di carcere.
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Truffe ai danni degli anziani: Sono previste pene più severe per chi sfrutta la vulnerabilità delle persone anziane.
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Divieto di produzione e commercio di cannabis light: La sostanza viene equiparata alle droghe psicotrope, con conseguenti sanzioni rigorose.
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Nuove tutele per le forze dell'ordine: Introduzione della possibilità di portare armi fuori servizio e pene più severe per chi non rispetta l’alt della polizia.
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Restrizioni per detenute madri: Abolizione del rinvio obbligatorio della pena per donne incinte e madri con figli piccoli.
Nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile: cosa prevede il DDL Sicurezza
Il DDL Sicurezza introduce il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobili altrui, punibile con una pena detentiva che varia dai 2 ai 7 anni. Questa misura è stata pensata per contrastare efficacemente il fenomeno delle occupazioni abusive, particolarmente diffuso nelle grandi città, dove non sono rari i casi di abitazioni occupate da estranei durante l’assenza dei legittimi proprietari.
Ecco le principali disposizioni introdotte:
- Art. 634 bis c.p.: prevede pene per chi occupa un immobile destinato a domicilio altrui utilizzando violenza, minaccia o inganno.
- Art. 321 bis c.p.p.: stabilisce una procedura rapida per il rilascio dell’immobile e il ripristino del possesso da parte del proprietario.
- Procedibilità d’ufficio: applicabile in caso di reati commessi ai danni di persone incapaci, come minori o soggetti fragili, o su immobili pubblici.
- Sgombero immediato: consente alla Polizia Giudiziaria di intervenire tempestivamente, subito dopo la denuncia, per garantire il ritorno dell’immobile al legittimo proprietario.